Accesso civico "generalizzato"

L’accesso civico generalizzato è, inoltre, il diritto di chiunque di accedere ai dati, che non necessitano di ulteriore attività di rielaborazione, e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dalla normativa. Il diritto di accesso generalizzato è escluso in presenza dei seguenti interessi giuridicamente rilevanti:

  • interessi pubblici: la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive;
  • interessi privati: la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

L’accesso civico generalizzato è altresì escluso, ex art. 5 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (per la provincia di Trento, dall’art. 32-bis della legge provinciale n. 23 del 1992).

Si evidenzia che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’articolo 32 della legge provinciale sull’attività amministrativa n. 23 del 30 novembre 1992; quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita previa richiesta motivata attraverso la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.