Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Riferimenti normativi
Art. 1, c. 32, L. n. 190/2012
Art. 37, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013
Art. 29, D.Lgs. n. 50/2016
Art. 4-bis, L.P. n. 10/2012
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
Contenuto dell'obbligo

Dati previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure

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Come definito dalle Direttive agli enti strumentali pubblici e privati di cui all'art. 33 della Legge Provinciale n. 3/2006 per l'attuazione della Legge Provinciale n. 4/2014 approvate dalla Giunta Provinciale con delibera n. 1757 del 20 ottobre 2014:

"Gli enti strumentali pubblici e privati debbono far confluire i dati all'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni per la raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati concernenti i lavori pubblici, i servizi, le forniture e gli affidamenti degli incarichi professionali."

L'art. 2, comma 6 della L.P. n. 4/2014 dispone che:

"Gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti, in adeguamento all'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, sono assicurati con le modalità previste dall'articolo 4 bis della Legge Provinciale 31 maggio 2012, n. 10."

L'art. 4 bis della Legge Provinciale 31 maggio 2012, n. 10:

"Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti: adeguamento all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)."

prevede:

"1. Alle finalità di trasparenza dell'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) provvede la Provincia mediante l'osservatorio contratti pubblici e prezziario provinciale. La Provincia cura gli adempimenti ivi previsti, compresa la pubblicazione e le comunicazioni all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, anche per conto:

a) degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) dei comuni e delle comunità

c) delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

d) degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici;

e) delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici.

2. Per i fini del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'osservatorio raccoglie e pubblica tutte le informazioni richieste dalla normativa statale; fino al 31 dicembre 2013 sono oggetto di pubblicazione i soli dati desumibili dalla banca dati dell'osservatorio.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione di quest'articolo."

Tutti i dati e le informazioni relative agli appalti di Trentino Digitale S.p.A.  sono consultabili al seguente indirizzo Ricerca Contratti Aggiudicati , inserendo il Codice Fiscale di Trentino Digitale S.p.A. (00990320228) nel campo "CF Stazione appaltante".

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